Mance a camerieri e baristi, la detassazione grava sui datori di lavoro

Per applicare l'aliquota agevolata al 5%, i titolari delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno adempiere a una serie di oneri di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
Mance a camerieri e baristi, la detassazione grava sui datori di lavoro

Il taglio delle tasse sulle mance percepite da camerieri e baristi, con aliquota ridotta al 5% in luogo delle aliquote ordinarie Irpef, se da un lato porta a un alleggerimento fiscale, dall’altro obbliga i datori di lavoro a una serie di adempimenti e oneri di comunicazione per applicare lo sgravio che sta creando non poche difficoltà.

La manovra varata nei mesi scorsi dal governo prevede la possibilità, per i lavoratori del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di fruire di una tassazione agevolata sulle mance elargite dai clienti con l’applicazione di una imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. 

Queste somme inoltre non vengono conteggiate nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Non incidono nemmeno nel calcolo del Tfr. L’ottenimento dei vantaggi però comporta un aumento degli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

Le direttive dell’Agenzia delle Entrate

Per agevolare l’applicazione delle nuove norme, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti interpretativi sulla disposizione introdotta con la legge di bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di detassare le mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Per usufruire del beneficio, spetta ai titolari la verifica sui dipendenti del rispetto del limite reddituale dell’anno precedente (50mila euro), il computo nel calcolo delle mance che possono essere detassate (corrisposte sia con mezzi elettronici sia in denaro), oltre a dover indicare nelle certificazioni uniche sia le eventuali mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva (l’importo di quest’ultima andrà trattenuto sulle somme erogate al lavoratore). 

Ai lavoratori invece l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta il superamento dei 50mila euro di reddito da lavoro dipendente l’anno precedente (se conseguiti con più datori) e di dichiarare, ai fini della verifica del rispetto annuale delle mance oggetto di agevolazione, l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro, e delle eventuali mance detassate.

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