Super Green pass, la guida per bar e ristoranti

Cosa cambia col nuovo lasciapassare in arrivo dal 6 dicembre? Domande e risposte ai dubbi degli esercenti in vista del periodo natalizio
Super Green pass, la guida per bar e ristoranti

Col progressivo aumento del numero di terze dosi, l’Italia si accinge dal 6 dicembre a fare i conti con l’ingresso a pieno regime del Super Green pass nella vita di tutti i giorni.

Uno strumento necessario, malgrado le ormai consuete polemiche, per il ripristino di una piena normalità e che è destinato a ricalcare a grandi linee il suo quasi omologo predecessore, con alcune limitazioni in più, a cominciare dall’accesso riservato esclusivamente a chi è vaccinato e non più a chi ha semplicemente un tampone negativo.

A far luce sui dubbi degli esercenti circa l’utilizzo del nuovo strumento indispensabile per potersi accomodare all’interno di bar e ristoranti è stata ancora una volta la Fipe, con le tradizionali Faq pubblicate sul proprio sito.

Una serie di domande e risposte destinate a fare chiarezza sul corretto utilizzo del Super Green pass. Ecco le più importanti.

Cosa accade alle attività di ristorazione la cui Regione si sposti in zona arancione?

L’apertura non è in discussione: ai sensi dell’art. 5 del dl n. 172/2021, infatti, le attività di ristorazione potranno proseguire senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo. Tuttavia, potranno accedere al consumo al tavolo al chiuso, oltre ai minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica, solo i soggetti in possesso del Super Green pass (esclusa, dunque, la possibilità per chi ha solo il tampone).

Il Super Green pass è necessario anche per accedere al servizio al bancone?

No, l’obbligo di possedere il Super Green pass non attiene né al consumo al bancone, né alle consumazioni all’aperto, in quanto si applica esclusivamente al consumo ai tavoli al chiuso, così come confermato dalle Faq governative. Vale, altresì, la pena precisare che le regole sul Super Green pass si applicano già dallo scorso 29 novembre in zona gialla e arancione, mentre, in zona bianca, saranno in vigore dal prossimo 6 dicembre.

Sono previste modifiche sul distanziamento dei tavoli e l’obbligo dei camerieri di portare la mascherina?

Non ci sono state modifiche e risultano, dunque, ancora in vigore le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate con ordinanza del ministero della Salute dello scorso 29 maggio, che per la ristorazione prevedono anche:

–          l’obbligo di posizionare i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti di tavoli diversi con eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale;

–          l’obbligo per il personale di servizio a contatto con i clienti di utilizzare la mascherina e di procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti, prima di ogni servizio al tavolo.

Le novità del Super Green pass si applicano alle mense e al catering continuativo su base contrattuale? E se tali attività vengono svolte da un pubblico esercizio?

Come precisato dagli articoli 5 e 6 del D.L. n. 172/2021, la normativa sul Super Green pass non trova applicazione, per le mense e per il catering continuativo su base contrattuale, conseguentemente potranno consumare al tavolo al chiuso anche coloro che siano in possesso del Green pass ordinario.

Come avviene la verifica del super Green pass?

Il D.L. n. 172/2021 precisa che fino al 5 dicembre è consentito accertare il possesso delle certificazioni verdi in formato cartaceo, in attesa che sia ulteriormente modificato il Dpcm del 17 giugno 2021 nella parte che attiene alle predette attività di verifica e che vengano apportati gli aggiornamenti necessari all’app Verifica C-19. A tal proposito, è ragionevole ritenere che tale applicazione verrà tempestivamente implementata in modo da consentire agli operatori il controllo sul Super Green pass.

È consentito svolgere un ricevimento conseguente a un matrimonio in zona arancione?

Sì, tali eventi possono esser organizzati anche in zona arancione, ma potrà accedervi solo chi sia in possesso del Green pass rafforzato (no tampone), oltreché i minori di anni 12 e i soggetti esenti per certificazione medica dalla campagna vaccinale. Inoltre, andranno rispettate le disposizioni applicabili in zona bianca, tra cui anche l’osservanza delle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvate con ordinanza del ministero della Salute dello scorso 29 maggio.

Come si ottiene il Super Green pass? È cambiata la durata di validità delle certificazioni verdi?

Non sarà valido il Green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)), bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Il D.L. n. 172/2021 ha previsto alcune modifiche – efficaci solo a decorrere dal prossimo 15 dicembre – anche in ordine alla durata delle certificazioni verdi portando, ad esempio, a 9 mesi (in luogo di 12) la validità di quella comprovante l’avvenuta vaccinazione (anche a seguito della somministrazione della dose di richiamo).

Nel caso di ricevimenti conseguenti a matrimoni svolti in location private, la verifica delle certificazioni verdi spetta al proprietario del locale o all’azienda di catering?

In base all’art. 9 bis, comma 4, del “Riaperture”, i soggetti tenuti al controllo – ma che possono delegare tale attività con atto formale – sono i titolari e i gestori dei servizi e delle attività per il cui accesso o per la cui fruizione è richiesto il possesso della certificazione verde. Inoltre, l’art. 13 del Dpcm del 17 giugno 2021 chiarisce che sono deputati alle suddette attività di verifica, tra gli altri:

  • “i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde” (comma 2, lett. c);
  • “il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde” (comma 2, lett. d).

L’impresa di catering è quindi da ritenere responsabile delle attività di verifica nei casi in cui vi sia una coincidenza con:

  • la titolarità del pubblico esercizio ospitante l’evento (ma non sembra essere questa l’ipotesi, visto che nel caso indicato si tratterebbe di una location privata);
  • la proprietà dei locali presso i quali si svolge l’evento;
  • chi detiene legittimamente tali locali.

Per la zona rossa cambia qualcosa?

No. La disciplina introdotta dal D.L. n. 172/2021 non riguarda la zona rossa dove continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Capo V del dpcm del 2 marzo 2021, nelle parti non modificate o abrogate da successivi provvedimenti.

Per i pubblici esercizi, in tale zona restano sospesi i servizi di ristorazione con le eccezioni delle mense, del catering continuativo e degli esercizi siti nelle aree di servizio autostradali (nonché, tra l’altro, in ospedali, aeroporti, porti e interporti), e della possibilità di svolgere senza restrizioni orarie, la consegna a domicilio e il take away fino alle ore 22, con eccezione di bar ) ai quali è consentito effettuare il servizio di asporto solo fino alle 18.

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