Decreto Sostegni, via alle richieste dei bonus: la guida

Moduli online dal 29 marzo e termine ultimo fissato al 28 maggio. Contributi erogati sul conto corrente o credito d'imposta. Tetto massimo di 150 mila euro. Le cose da sapere per imprese e partite Iva

Moduli online a partire dal 29 marzo e possibilità di presentare la documentazione dal giorno seguente e fino al 28 maggio. I beneficiari del decreto Sostegni, che si stimano essere 5,5 milioni, possono mettersi in fila per ottenere gli aiuti varati dal primo strumento di sostegno alle imprese e alle partite Iva del governo Draghi.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono, infatti consultabili, le istruzioni per avere accesso ai contributi a fondo perduto destinati alle attività in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. “A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate“, si legge, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell’area riservata del portale ‘Fatture e corrispettivi’ del sito internet.

CONTRIBUTI DIRETTAMENTE SUL CONTO CORRENTE

Gli aiuti saranno erogati direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potranno essere utilizzati “come credito d’imposta in compensazione“.

Nella nota, l’Agenzia guidata da Ernesto Maria Ruffini ricorda i due requisiti per accedere al sostegno. Il primo è l’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, mentre la seconda condizione è aver fatto segnare nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

CONFERMA VERIFICABILE SUL PORTALE

Per ogni domanda presentata, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale ‘Fatture e Corrispettivi’ – sezione ‘Contributo a fondo perduto – Consultazione esito’, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

Sono esclusi dal bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

LE CONDIZIONI PER LE PARTITE IVA

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato-corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal primo gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

È garantito un contributo minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare i 150 mila euro. Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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